Docente affianca un’alunna durante una lezione individuale con materiali didattici

Ripetizioni e lezioni private docenti: le regole da seguire

27 agosto 2026 13 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

Un docente può impartire ripetizioni e lezioni private a pagamento, ma deve rispettare precisi obblighi scolastici, professionali e fiscali. La normativa vieta di seguire privatamente gli alunni del proprio istituto e impone di informare il dirigente scolastico, comunicando i nomi degli studenti e la scuola di provenienza.

Anche i compensi devono essere documentati e dichiarati correttamente. Il regime fiscale applicabile dipende dalla posizione del docente e dalle modalità con cui viene svolta l’attività: occasionale oppure abituale e organizzata.

Prima di iniziare è quindi importante distinguere tre aspetti:

  • gli obblighi verso la propria istituzione scolastica;
  • il divieto di seguire studenti del proprio istituto;
  • gli adempimenti fiscali e previdenziali legati ai compensi.

 

Un docente può impartire lezioni private?

Sì. In linea generale, il personale docente può svolgere attività di ripetizione e impartire lezioni private al di fuori dell’orario di servizio, purché rispetti le condizioni stabilite dall’articolo 508 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L’attività privata non deve:

  • coinvolgere alunni iscritti allo stesso istituto nel quale lavora il docente;
  • interferire con gli obblighi di servizio;
  • compromettere il regolare funzionamento della scuola;
  • generare conflitti di interesse;
  • incidere sull’imparzialità della valutazione;
  • essere svolta durante l’orario di lavoro;
  • utilizzare senza autorizzazione locali, strumenti o risorse della scuola.

Le lezioni private sono quindi ammesse, ma non costituiscono un’attività completamente libera da vincoli.

 

È vietato dare ripetizioni agli alunni del proprio istituto

La regola più importante è il divieto di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.

Il divieto riguarda l’intera istituzione scolastica presso la quale il docente presta servizio e non soltanto gli studenti delle sue classi. Un insegnante non può quindi offrire ripetizioni a pagamento a un alunno appartenente a un’altra classe o a un altro corso dello stesso istituto.

La disposizione serve a prevenire:

  • conflitti di interesse;
  • trattamenti di favore;
  • pressioni dirette o indirette sulle famiglie;
  • dubbi sull’imparzialità delle valutazioni;
  • un uso improprio della posizione professionale del docente.

Il divieto non può essere superato chiedendo una semplice autorizzazione al dirigente scolastico. Il dirigente non può autorizzare un docente a impartire lezioni private agli studenti del proprio istituto.

 

Si possono seguire studenti di altre scuole?

Sì. Il docente può impartire ripetizioni a studenti provenienti da altri istituti, ma deve rispettare l’obbligo di comunicazione previsto dalla legge.

In particolare, deve informare il dirigente scolastico e indicare:

  • lo svolgimento dell’attività di lezioni private;
  • il nome degli studenti seguiti;
  • l’istituto scolastico di provenienza;
  • eventuali ulteriori informazioni richieste dalla procedura interna della scuola.

La comunicazione permette all’amministrazione di verificare che non vi siano incompatibilità, interferenze con il servizio o situazioni che possano compromettere l’imparzialità del docente.

 

Serve l’autorizzazione del dirigente scolastico?

Per le lezioni private disciplinate dall’articolo 508 non è prevista, in via generale, una preventiva autorizzazione analoga a quella richiesta per altre attività esterne. La norma stabilisce invece un obbligo di informazione.

Il docente deve quindi comunicare per iscritto al dirigente:

  • che intende svolgere o sta svolgendo lezioni private;
  • chi sono gli studenti interessati;
  • da quali scuole provengono.

È comunque consigliabile verificare il regolamento interno e la modulistica predisposta dal proprio istituto, perché la scuola può definire specifiche modalità organizzative per l’invio e la protocollazione della comunicazione.

La comunicazione non deve essere confusa con un’autorizzazione a seguire studenti del proprio istituto, attività che rimane vietata.

 

Il dirigente può vietare le lezioni private?

Sì. Se le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedono, il dirigente può vietare l’assunzione di lezioni private oppure interrompere un’attività già avviata, dopo aver sentito il Consiglio di istituto.

Il provvedimento può essere adottato, per esempio, quando l’attività:

  • interferisce con gli obblighi professionali;
  • compromette la disponibilità del docente per le attività scolastiche;
  • genera un conflitto di interesse;
  • coinvolge studenti che non possono essere seguiti privatamente;
  • pregiudica il regolare funzionamento dell’istituto;
  • determina problemi di opportunità o imparzialità.

La normativa prevede la possibilità di impugnare il provvedimento attraverso gli strumenti amministrativi previsti dall’ordinamento. I riferimenti contenuti nel testo del 1994 devono oggi essere letti alla luce dell’attuale organizzazione territoriale dell’amministrazione scolastica.

 

Il docente può valutare uno studente a cui ha dato ripetizioni?

No. L’articolo 508 stabilisce che nessun alunno possa essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private.

La norma tutela l’imparzialità della valutazione e riguarda:

  • scrutini;
  • prove di esame;
  • valutazioni collegiali nelle quali il docente abbia un ruolo;
  • altre situazioni valutative che possano generare un conflitto di interesse.

Gli scrutini o le prove d’esame svolti in violazione del divieto possono essere considerati nulli.

Proprio per questo motivo il docente deve evitare anche situazioni nelle quali lo studente seguito privatamente possa successivamente entrare in una classe, commissione o percorso sottoposto alla sua valutazione.

 

Le ripetizioni devono essere svolte fuori dall’orario scolastico

Le lezioni private devono essere organizzate senza interferire con il servizio del docente.

Non possono sovrapporsi a:

  • ore di lezione;
  • riunioni collegiali;
  • colloqui con le famiglie;
  • attività funzionali all’insegnamento;
  • corsi di formazione obbligatori;
  • scrutini ed esami;
  • altri impegni previsti dal piano annuale delle attività.

Il docente deve inoltre garantire che l’attività privata non riduca la qualità, la puntualità o la regolarità delle prestazioni dovute alla scuola.

 

Si possono svolgere ripetizioni nei locali della scuola?

I locali, gli strumenti e le risorse dell’istituto non possono essere utilizzati liberamente per svolgere un’attività privata a pagamento.

In particolare, il docente non dovrebbe utilizzare senza uno specifico titolo:

  • aule scolastiche;
  • laboratori;
  • computer o tablet dell’istituto;
  • piattaforme scolastiche;
  • account istituzionali;
  • materiali acquistati dalla scuola;
  • elenchi o contatti delle famiglie ottenuti per ragioni di servizio.

È inoltre scorretto promuovere le proprie lezioni private attraverso canali ufficiali della scuola o utilizzare la relazione professionale con le famiglie per procurarsi clienti.

 

Come comunicare le lezioni private al dirigente

La comunicazione dovrebbe essere inviata in forma scritta e protocollata, seguendo le indicazioni dell’istituto.

Può contenere:

  • nome e cognome del docente;
  • classe di concorso o disciplina insegnata;
  • dichiarazione di svolgimento delle lezioni private;
  • nome e cognome degli studenti;
  • scuola di provenienza degli studenti;
  • dichiarazione che nessuno di loro frequenta il proprio istituto;
  • impegno a svolgere l’attività fuori dall’orario di servizio;
  • impegno a evitare qualsiasi conflitto di interesse;
  • data e firma.

Se cambiano gli studenti seguiti, è opportuno aggiornare tempestivamente la comunicazione.

 

Come devono essere dichiarati i compensi?

I compensi ricevuti per lezioni private e ripetizioni devono essere documentati e dichiarati fiscalmente. Non è ammesso ricevere pagamenti non registrati o omettere i redditi percepiti.

Dal 2019, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto per i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni.

Le informazioni ufficiali sono disponibili nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’imposta sostitutiva sulle lezioni private.

Il docente può, in alternativa, scegliere di far concorrere i compensi alla tassazione ordinaria.

 

Come funziona l’imposta sostitutiva del 15%?

L’imposta sostitutiva si applica ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta da docenti titolari di cattedra.

Il regime prevede:

  • un’aliquota del 15%;
  • la sostituzione dell’IRPEF ordinaria;
  • la sostituzione delle addizionali regionali e comunali;
  • l’indicazione dei compensi nella dichiarazione dei redditi;
  • il pagamento di saldo e acconti secondo le scadenze fiscali.

I redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non concorrono ordinariamente alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, salvo gli effetti espressamente previsti da altre disposizioni.

La scelta del regime sostitutivo non elimina gli eventuali obblighi IVA, documentali o previdenziali legati alle modalità concrete di svolgimento dell’attività.

 

Le ripetizioni richiedono la partita IVA?

L’obbligo di aprire la partita IVA non dipende dal semplice superamento della soglia di 5.000 euro.

Il criterio principale è il modo in cui l’attività viene svolta:

  • se è realmente sporadica, non organizzata e priva di continuità, può rientrare nel lavoro autonomo occasionale;
  • se è abituale, stabile, programmata e organizzata, può configurare un’attività professionale soggetta a partita IVA.

Possono indicare un’attività abituale:

  • lezioni svolte regolarmente durante l’anno;
  • un calendario stabile di appuntamenti;
  • numerosi studenti seguiti contemporaneamente;
  • promozione sistematica del servizio;
  • utilizzo di un sito, una piattaforma o un’organizzazione dedicata;
  • continuità dell’attività per più anni;
  • un’attività strutturata per produrre reddito in modo ricorrente.

Un’attività abituale può richiedere la partita IVA anche quando i compensi annui sono inferiori a 5.000 euro. Al contrario, la soglia dei 5.000 euro riguarda principalmente determinati obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo occasionale e non costituisce una franchigia generale ai fini IVA.

 

Imposta sostitutiva e partita IVA sono compatibili?

Sì. L’imposta sostitutiva del 15% riguarda il modo in cui vengono tassati i compensi ai fini delle imposte sui redditi, mentre la partita IVA riguarda la natura abituale dell’attività e i relativi obblighi fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un docente che svolge lezioni private in modo abituale può:

  • essere obbligato ad aprire la partita IVA;
  • emettere fattura per le prestazioni;
  • applicare, quando ne ricorrono i presupposti, l’esenzione IVA prevista per determinate prestazioni didattiche;
  • assoggettare i compensi all’imposta sostitutiva del 15%, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Il regime sostitutivo non deve quindi essere confuso con il regime forfettario e non permette di evitare la partita IVA quando l’attività è esercitata abitualmente.

 

Il limite di 5.000 euro: che cosa significa davvero?

La soglia di 5.000 euro viene spesso interpretata in modo scorretto.

Non significa che:

  • sotto i 5.000 euro non sia mai necessaria la partita IVA;
  • i primi 5.000 euro siano esenti da imposte;
  • i compensi non debbano essere dichiarati;
  • sia sempre possibile utilizzare una ricevuta occasionale.

La soglia assume rilievo soprattutto ai fini previdenziali per determinate prestazioni di lavoro autonomo occasionale. L’obbligo di partita IVA dipende invece dall’abitualità dell’attività.

Tutti i compensi, anche inferiori a 5.000 euro, devono essere documentati e inseriti correttamente nella dichiarazione fiscale.

 

Ricevuta o fattura: quale documento deve rilasciare il docente?

Il documento da emettere dipende dal modo in cui viene svolta l’attività.

  • Attività realmente occasionale: può essere documentata mediante una ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale.
  • Attività abituale con partita IVA: richiede normalmente l’emissione di una fattura.

La scelta non può essere basata soltanto sull’importo della singola lezione. Occorre valutare continuità, frequenza, organizzazione e modalità complessive dell’attività.

Quando la prestazione viene resa direttamente a una famiglia o a uno studente privato, il committente non opera normalmente come sostituto d’imposta. Non è quindi corretto affermare in modo generale che ogni ricevuta debba contenere una ritenuta d’acconto.

 

Quando deve essere applicata la marca da bollo?

Sui documenti fiscali non soggetti a IVA può essere necessario applicare una marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esenzioni o diverse modalità previste per i documenti elettronici.

Il bollo può riguardare:

  • ricevute per prestazioni occasionali;
  • fatture esenti o fuori campo IVA;
  • altri documenti fiscali che soddisfano le condizioni previste dalla normativa.

Nei documenti elettronici, l’imposta di bollo viene generalmente assolta con modalità virtuali e secondo le procedure previste dal sistema di fatturazione.

 

Le lezioni private sono esenti da IVA?

Le prestazioni didattiche possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972 quando sono rispettate le condizioni richieste dalla normativa.

L’esenzione IVA non significa però che:

  • non sia necessario emettere fattura;
  • il compenso sia esente dalle imposte sui redditi;
  • non serva la partita IVA in caso di attività abituale;
  • non debbano essere rispettati gli altri adempimenti fiscali.

La corretta applicazione dell’esenzione deve essere valutata in relazione alla natura dell’insegnamento, alla posizione professionale del docente e alle modalità di svolgimento dell’attività.

 

Come inserire i compensi nella dichiarazione dei redditi

I compensi assoggettati all’imposta sostitutiva devono essere indicati nello specifico rigo previsto dal modello dichiarativo utilizzato.

Nella dichiarazione precompilata, la sezione relativa ai compensi da lezioni private è collocata nel quadro dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Il docente deve conservare:

  • ricevute e fatture emesse;
  • registro dei compensi percepiti;
  • copie dei pagamenti tracciabili;
  • comunicazione inviata al dirigente scolastico;
  • eventuale documentazione relativa alla partita IVA;
  • versamenti dell’imposta sostitutiva;
  • documentazione previdenziale.

La collocazione esatta dei dati può cambiare in base al modello utilizzato, all’annualità fiscale e alla natura occasionale o abituale dell’attività.

 

È obbligatorio accettare pagamenti tracciabili?

Per una corretta documentazione dell’attività è consigliabile utilizzare pagamenti tracciabili, come bonifici e altri strumenti elettronici.

La tracciabilità aiuta a:

  • ricostruire i compensi percepiti;
  • collegare il pagamento alla ricevuta o alla fattura;
  • evitare contestazioni;
  • semplificare la dichiarazione dei redditi;
  • dimostrare la regolarità dell’attività.

Qualunque sia il metodo di pagamento, ogni compenso deve essere fiscalmente documentato.

 

Le lezioni online seguono le stesse regole?

Sì. Le ripetizioni svolte tramite videoconferenza o piattaforma digitale sono soggette agli stessi obblighi fondamentali delle lezioni in presenza.

Il docente deve quindi:

  • non seguire studenti del proprio istituto;
  • informare il dirigente scolastico;
  • comunicare nomi e provenienza degli studenti;
  • svolgere l’attività fuori dall’orario di servizio;
  • documentare e dichiarare i compensi;
  • verificare l’eventuale abitualità dell’attività;
  • rispettare la protezione dei dati personali.

Non è opportuno utilizzare account, licenze o piattaforme acquistate dalla scuola per svolgere lezioni private a pagamento.

 

Come tutelare la privacy degli studenti

Il docente deve utilizzare i dati degli studenti esclusivamente per organizzare e svolgere le lezioni private.

È importante:

  • raccogliere soltanto i dati necessari;
  • non condividere informazioni scolastiche riservate;
  • non utilizzare elenchi ottenuti attraverso il proprio ruolo istituzionale;
  • proteggere recapiti, documenti e materiali prodotti dagli studenti;
  • utilizzare piattaforme adeguate per le lezioni online;
  • coinvolgere i genitori quando lo studente è minorenne;
  • evitare registrazioni audio o video prive di un’adeguata base giuridica.

La comunicazione dei nomi al dirigente scolastico costituisce un adempimento previsto dalla normativa, ma i dati non devono essere diffusi oltre le persone autorizzate.

 

Quali sanzioni rischia il docente?

La violazione dei divieti e degli obblighi può determinare conseguenze disciplinari, amministrative e fiscali.

Le situazioni più rilevanti comprendono:

  • lezioni private impartite ad alunni del proprio istituto;
  • mancata comunicazione al dirigente scolastico;
  • valutazione di studenti precedentemente seguiti a pagamento;
  • interferenza con gli obblighi di servizio;
  • utilizzo improprio di locali o strumenti scolastici;
  • omessa dichiarazione dei compensi;
  • mancata emissione della documentazione fiscale;
  • esercizio abituale dell’attività senza la necessaria partita IVA.

La sanzione applicabile dipende dalla natura, dalla gravità e dalla reiterazione della condotta e deve essere adottata attraverso il procedimento previsto dalla normativa disciplinare.

Non ogni irregolarità determina automaticamente la sospensione dal servizio. Occorre valutare il caso concreto, le responsabilità accertate e le disposizioni contrattuali e legislative applicabili.

 

Le ripetizioni possono essere pubblicizzate?

Il docente può promuovere legittimamente la propria attività, purché non utilizzi il ruolo scolastico in modo improprio e non si rivolga agli studenti del proprio istituto.

È opportuno evitare:

  • pubblicità tramite registro elettronico;
  • messaggi inviati attraverso account istituzionali;
  • volantini distribuiti all’interno della scuola senza autorizzazione;
  • contatti diretti con famiglie conosciute attraverso l’attività di servizio;
  • promesse relative a voti, verifiche o programmi scolastici;
  • riferimenti che possano far apparire l’attività come promossa dall’istituto.

La comunicazione pubblicitaria deve essere trasparente e non generare confusione tra attività scolastica e attività privata.

 

Lezioni private tramite centri e piattaforme online

Il docente può collaborare con un centro di formazione o con una piattaforma di ripetizioni, ma deve verificare la natura del rapporto.

È necessario comprendere se si tratta di:

  • lavoro autonomo occasionale;
  • collaborazione coordinata;
  • attività professionale con partita IVA;
  • rapporto di lavoro subordinato;
  • semplice intermediazione tra docente e studente.

Devono inoltre essere valutati gli eventuali profili di incompatibilità con il pubblico impiego, soprattutto quando la collaborazione assume carattere stabile o comporta un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto privato.

Prima di accettare un contratto continuativo è prudente verificare con l’amministrazione scolastica e con un professionista la compatibilità dell’incarico.

 

Ripetizioni private: una checklist per il docente

Prima di iniziare l’attività è utile controllare di aver rispettato tutti i passaggi principali.

  • Verifica gli studenti: non devono frequentare il tuo istituto.
  • Informa il dirigente: comunica nomi e scuole di provenienza.
  • Evita conflitti di interesse: non valutare studenti che hai seguito privatamente.
  • Rispetta il servizio: organizza le lezioni fuori dagli impegni scolastici.
  • Non usare risorse della scuola: separa chiaramente attività pubblica e privata.
  • Valuta l’abitualità: stabilisci se è necessaria la partita IVA.
  • Documenta i pagamenti: emetti ricevuta o fattura secondo il caso.
  • Dichiara i compensi: applica il regime fiscale corretto.
  • Verifica i contributi: controlla gli eventuali obblighi previdenziali.
  • Conserva i documenti: archivia comunicazioni, ricevute, fatture e pagamenti.

 

Quando rivolgersi a un commercialista

La disciplina fiscale può cambiare in modo significativo in base alla situazione personale del docente.

È particolarmente utile chiedere assistenza professionale quando:

  • le lezioni sono frequenti o continuative;
  • si seguono numerosi studenti;
  • si collabora con centri o piattaforme;
  • si valuta l’apertura della partita IVA;
  • si devono gestire IVA e fatturazione elettronica;
  • i compensi superano la soglia previdenziale prevista per il lavoro occasionale;
  • si deve scegliere tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria;
  • si svolgono anche altre attività professionali.

Le informazioni generali non sostituiscono la valutazione della singola posizione fiscale e previdenziale.

 

Domande frequenti sulle ripetizioni private dei docenti

Un docente può impartire lezioni private?
Sì, purché le lezioni siano svolte fuori dall’orario di servizio, non coinvolgano studenti del proprio istituto e siano rispettati gli obblighi di comunicazione e fiscali.

 

Si possono dare ripetizioni agli studenti del proprio istituto?
No. L’articolo 508 del Decreto legislativo 297/1994 vieta espressamente ai docenti di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.

 

È possibile dare ripetizioni a uno studente di un’altra classe della stessa scuola?
No. Il divieto riguarda tutti gli studenti dell’istituto, non soltanto quelli direttamente assegnati al docente.

 

Serve l’autorizzazione del dirigente scolastico?
La norma prevede un obbligo di informazione, non una generale autorizzazione preventiva. Il docente deve comunicare al dirigente i nomi degli studenti e la loro provenienza.

 

Il dirigente può vietare le lezioni private?
Sì, quando lo richiedono le esigenze di funzionamento della scuola, dopo aver sentito il Consiglio di istituto.

 

Il docente può valutare uno studente a cui ha dato ripetizioni?
No. Il docente non può giudicare un alunno dal quale abbia ricevuto un compenso per lezioni private.

 

Le lezioni online devono essere comunicate al dirigente?
Sì. Gli obblighi previsti dalla normativa valgono anche quando le ripetizioni vengono svolte online.

 

Qual è la tassazione prevista per le ripetizioni?
Per i docenti titolari di cattedra è prevista un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi, salvo scelta per la tassazione ordinaria e fermo restando il rispetto degli altri obblighi fiscali.

 

Sotto i 5.000 euro non serve mai la partita IVA?
No. La necessità della partita IVA dipende dall’abitualità e dall’organizzazione dell’attività, non soltanto dall’ammontare dei compensi.

 

Quando è necessaria la partita IVA?
Può essere necessaria quando le lezioni vengono svolte con continuità, abitualità e organizzazione, anche se i compensi annui sono inferiori a 5.000 euro.

 

Bisogna emettere una ricevuta?
Per un’attività realmente occasionale può essere utilizzata una ricevuta. Se l’attività è abituale e svolta con partita IVA, è normalmente necessario emettere fattura.

 

La ricevuta deve sempre contenere una ritenuta d’acconto?
No. La ritenuta dipende anche dalla natura del committente. Una famiglia o uno studente privato non opera normalmente come sostituto d’imposta.

 

Quando serve la marca da bollo?
Può essere dovuta sui documenti non soggetti a IVA di importo superiore a 77,47 euro, secondo le modalità previste per documenti cartacei o elettronici.

 

I compensi devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi?
Sì. Tutti i compensi percepiti devono essere dichiarati, anche quando l’attività è occasionale o gli importi sono contenuti.

 

Quali conseguenze rischia chi non rispetta le regole?
Le violazioni possono comportare conseguenze disciplinari, fiscali e amministrative, proporzionate alla gravità della condotta accertata.