Scuola in presenza dal 7 al 30 aprile. Il decreto legge

07 aprile 2021 4 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

Il Coronavirus ha cambiato in maniera significativa l'approccio alle attività educative. Nell'ultimo anno si sono susseguite numerose normative e circolari, per lo più a carattere provvisorio. Regole valide per gli istituti dell'intero territorio nazionale, ma con un certo margine di flessibilità nell'attuazione di eventuali modifiche. L'obiettivo dei vertici del Governo è quello di contribuire alla regressione dell'attuale pandemia. Allo stesso tempo, si propone di garantire il diritto all'istruzione a tutta la popolazione studentesca, con soluzioni alternative alle modalità standard.

 

Tra le ordinanze più recenti figura il Decreto Legge n°44, con linee guida definitive dal 1 aprile 2021. Questo avrà efficacia dal 7 del mese in corso e prevede l'adozione di nuove misure, sul fronte scolastico e non. La finalità è quella di ridurre al minimo le possibilità di contagio tra allievi, insegnanti e personale non docente. Le variazioni, quindi, ci saranno e coinvolgeranno tutte le persone che gravitano nelle scuole, ma manterranno una certa continuità rispetto alle decisioni prese finora. Alla vigilia del rientro in aula dopo la Pasqua, noi di Scuola.net vogliamo offrirvi una guida e dei chiarimenti ai vostri dubbi. Cercheremo di darvi delle risposte chiare alle domande più comuni sulla didattica in presenza e a distanza, dagli obblighi alle condizioni per accedervi.

 

Scuola in presenza per aprile 2021, quali istituti coinvolge?

Il punto 2 del DL 44/2021 (al Capo 1) è dedicato proprio all'istruzione e definisce le misure urgenti da adottare fino al 30 aprile. In particolare stabilisce il rientro in classe su base nazionale per gli alunni di:

  • scuole dell'infanzia
  • scuole primarie
  • primo anno delle scuole secondarie di primo grado

Tali disposizioni rimarranno in vigore in tutte le Regioni, incluse quelle in area rossa. Nelle zone arancioni, invece, l'estensione della didattica in presenza riguarderà anche gli studenti del secondo e terzo anno delle medie.

Per gli istituti secondari di secondo grado le lezioni in aula prevederanno il 50% in presenza nei distretti in arancio. Se vi trovate nei territori a alto rischio continuerete con la DAD.

 

 

Alcuni chiarimenti sulla ripartizione dei colori in Italia

Fino alla fine del mese è esclusa ogni opportunità di rientrare in zona gialla. Vi saranno, infatti, soltanto aree rosse e arancioni, come sempre definite in base ai parametri critici. La regola vale per qualsiasi Regione, incluse le province autonome di Trento e Bolzano. L'attuazione di eventuali deroghe a livello locale sarà possibile soltanto in casi eccezionali e sempre previa analisi della situazione. Un eventuale allentamento delle restrizioni dovrà andare di pari passo con un decremento significativo della curva epidemiologica. A ogni modo, il Governo comunicherà una decisione in merito dopo il 15 aprile.

Quando scatta la zona rossa? I criteri di definizione dei valori soglia rimangono invariati, parametro Rt incluso. Proprio quest'ultimo porta all'ingresso nello scenario a alto rischio se, per 7 giorni di seguito, si accertano almeno 250 nuove infezioni da Covid-19 su 100000 abitanti.

 

 

Gli spostamenti per andare a lezione e tornare a casa, le regole da seguire

Le attuali restrizioni impediscono qualsiasi trasferta non giustificata da validi motivi: tra questi ultimi rientrano le esigenze di lavoro e di studio. Alunni, personale ATA e insegnanti, quindi, potranno andare a scuola nei casi consentiti dalla legge. Se vi trovate in area arancione, avete la possibilità di muovervi senza troppi problemi all'interno del vostro Comune. Potrete recarvi in territori sotto amministrazioni locali differenti da quelle di residenza, domicilio o dimora, all'interno della stessa regione e entro un raggio di 30 km.

In zona rossa avrete bisogno dell'autocertificazione. Noi di Scuola.net vi consigliamo di prepararne qualche copia da casa per risparmiare tempo, soprattutto se dovete affrontare viaggi lunghi o muovervi nelle ore di punta. Nulla vieta, comunque, di compilarla davanti all'Ufficiale preposto al controllo.

Quanto agli orari, è consentito lo spostamento tranne nel periodo che va tra le 22.00 di sera e le 5.00 del mattino, durante l'intera settimana. Il mancato rispetto delle norme comporta una sanzione dai 400 € fino a 3000 €, da saldare entro 60 giorni.

 

Riapertura delle scuole, le occupazioni sempre consentite in presenza

Il Decreto assicura l'opportunità di portare avanti in presenza alcune attività altrimenti non gestibili mediante la didattica a distanza. Fra queste:

  • esercitazioni presso i laboratori
  • lezioni in presenza per alunni con disabilità o appartenenti alle categorie fragili

Le disposizioni sono in linea con i principi dell'inclusione scolastica e devono consentire, eventualmente, il collegamento con il resto della classe in DAD. Esse valgono indipendentemente dalla zona, dall'ordine e dal grado dell'istituto.

 

Impiego di dispositivi medici, sanificazioni e vaccinazioni

In linea con le precauzioni prese sin dall'esordio della pandemia, restano validi l'utilizzo di presidi medici, il divieto di assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza. A distanza di più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, un abbassamento della guardia sull'uso di mascherine e disinfettanti è ancora prematuro, vista la rapida diffusione delle varianti. Le misure di protezione e le consuete operazioni di pulizia continueranno a affiancare la sanificazione degli ambienti. Verrà fatta con radiazioni UV, ozono o cloro attivo, a cadenza regolare e definita in base alle esigenze degli istituti. La finalità è contrastare gli effetti del droplet (goccioline di saliva in sospensione) in maniera efficace.

 

Campagne di immunizzazione, cosa c'è da sapere?

Al momento attuale, l'obbligo di vaccinazione non vale per i dipendenti degli istituti, a prescindere dal ruolo ricoperto. Di più: un dirigente non è tenuto a reperire informazioni sulle eventuali adesioni di maestri, professori, allievi e corpo non docente. Chi lo fa commette un abuso, anche se dettato da buona fede.

Diverso è il discorso per il personale sanitario che gravita nel mondo della scuola. Per continuare a lavorare, i collaboratori preposti a screening anti-Covid, vaccini, visite mediche e altre mansioni inerenti allo stato di salute fisica delle persone dovranno avere un'adeguata copertura anticorpale. In caso contrario l'operatore non viene licenziato, ma sono previsti provvedimenti come:

  • cambio di mansioni finalizzate al declassamento
  • sanzione pecuniaria (decurtata dallo stipendio)
  • sospensione dall'incarico ricoperto, con blocco dell'accredito dei compensi.

 

La scuola è un luogo a elevato rischio di contagio?

In base a numerosi pareri medici (confermati da indagini fatte negli scorsi mesi), gli istituti non rappresentano un pericolo in tal senso. Le misure previste dalla legge e adottate durante gli orari di apertura bastano per prevenire contagi su vasta scala. Tuttavia voi, i vostri alunni e il personale ATA dovete fare i conti con una realtà ineludibile: andare e tornare da scuola. Il tragitto da e verso casa (in particolar modo a piedi o con i mezzi pubblici) espone a maggiori probabilità di contrarre il Coronavirus, rispetto a una permanenza prolungata in aula. Ad aggravare il quadro si aggiungono i contatti con familiari, amici, conoscenti e persone appartenenti a altre realtà professionali. Il rischio di infettarvi è tanto più alto quanto più i comportamenti sono imprudenti.

 

Casi in cui sospendere la didattica in presenza

Presenza di focolai e diffusione incontenibile del Covid tra la popolazione scolastica potrebbero portarvi alla sospensione delle lezioni in aula. L'ipotesi della didattica a distanza, quindi, non è da escludere a priori anche per scuole materne, elementari e primo anno delle medie. La decisione finale spetta al Governo, che darà il via libera alle Amministrazioni locali. Le valutazioni verranno fatte caso per caso, previo consulto e analisi da parte delle Autorità Sanitarie competenti.