Maturità 2022: la domanda per diventare Presidente di commissione

05 aprile 2022 5 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

Con gli Esami di Stato che bussano alla porta, si intensificano gli adempimenti da eseguire per istituire le commissioni esaminatrici che saranno occupate per tutto il periodo degli esami. A tal proposito, il DM numero 183 del 2019, attuativo dell’articolo 16 comma 5 del D. lgs 62/2017, prevede una specifica disciplina che ha a oggetto la formazione di elenchi regionali per l’inserimento di aspiranti presidenti di commissione in ogni USR per la maturità 2022. Gli iscritti, ovviamente, devono possedere determinati requisiti richiesti espressamente dalla legge e che indicheremo precisamente nel corso dell’articolo e presentare la propria domanda rispettando le modalità previste dal DM 183/2019. Ciò perché le commissioni che verranno formate attingeranno i presidenti esclusivamente da tali liste, escludendo i candidati che mancano di qualche requisito o la cui domanda deve essere annullata per difetto di forma. L’istanza, ad esempio, deve essere lavorata digitalmente e direttamente dalla piattaforma e non essere stampata e inviata in forma cartacea. Inoltre, la domanda si compone di due diversi modelli, l’ES-E e l’ES-1 che vanno compilati separatamente ma inviati l’uno dopo l’altro in modo consecutivo, pena l’esclusione. Infine, prima di procedere all’inserimento negli elenchi, è bene verificare la presenza di tutti i requisiti per evitare un’esclusione.

 

Maturità 2022: chi può presentare la domanda per diventare Presidente di commissione e i termini per inviarla

 

Chi può presentare la domanda: verifica dei requisiti

Gli unici soggetti abilitati a presentare la domanda di inserimento all’interno degli elenchi dei presidenti di commissione sono i dirigenti scolastici ancora in servizio inseriti in:

  • gli istituti di istruzione statale secondaria di secondo grado presenti sul territorio nazionale;
  • gli istituti statali di istruzione in cui si tengono corsi di studio inseriti nella scuola secondaria di secondo grado presenti in Italia;
  • educandati femminili e convitti nazionali riconosciuti dalla legge.

Inoltre, la facoltà di presentazione della domanda di inserimento negli appositi elenchi dei presidenti di commissione spetta esclusivamente ad alcune categorie, quali:

  • i dirigenti scolastici ancora in servizio che sono preposti a istituzioni scolastiche appartenenti al primo ciclo della statale;
  • i dirigenti scolastici che si trovano in condizioni di disabilità o che godono delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992 all’articolo 33;
  • i docenti di ruolo che sono in servizio da almeno dici anni presso istituti statali di istruzione della secondaria di secondo grado e che rientrano nelle graduatorie di merito nell’ambito dei concorsi per diventare dirigente scolastico;
  • i docenti di istituti statali con un minimo di dieci anni di servizio di ruolo che abbiano svolto un incarico di presidenza da almeno un triennio, compreso l’anno in corso;
  • i docenti di istituti statali con dieci anni di servizio di ruolo che abbiano svolto funzioni di collaboratore del dirigente scolastico per minimo un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, come previsto dall’articolo 25/5 del decreto legislativo numero 165/2001;
  • i docenti di ruolo che sono in servizio presso gli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con un minimo di dieci anni di ruolo e che siano dotati di diploma di laurea quadriennale, magistrale o specialistica;
  • i docenti di ruolo presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con un minimo di dieci anni in ruolo;
  • i dirigenti scolastici di istituti scolastici statali di istruzione secondaria di secondo grado messi a riposo per un periodo non superiore a tre anni, compreso l’anno in corso;
  • i dirigenti scolastici di istituti statali appartenenti al primo ciclo di istruzione messi a riposo per un periodo non superiore a tre anni;
  • i docenti di ruolo che lavorano in istituti statali di secondo grado messi a riposo per un periodo non superiore a tre anni, compreso l’anno in corso.

È importante sottolineare che il requisito richiesto dalla legge ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, che riguarda il servizio in ruolo per almeno dieci anni, si riferisce al servizio di ruolo che sia stato prestato nella scuola secondaria di secondo grado o in altri gradi ma considerato complessivamente. Per essere più precisi, la norma prevede che i dieci anni debbano essere computati nella totalità e cioè valutando anche periodi di lavoro non continuativi, ma che complessivamente raggiungono lo standard richiesto dalla legge.

 

 

Riguardo a tali categorie di docenti, l’OM numero 66 del 2022 specifica che vi sono anche altre tipologie di lavoratori, come i docenti ordinari, che possono presentare la domanda per diventare presidente di commissione, purché siano dotati dei seguenti requisiti di legge:

  • i docenti che lavorano a tempo parziale, ma che vengono considerati come docenti a tempo pieno durante la partecipazione all’esame;
  • i docenti che insegnano materie tecnico-pratiche in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali con insegnamento in compresenza o autonomo;
  • i docenti di sostegno che prestano servizio in scuole secondarie di secondo grado statali dotati di abilitazione all’insegnamento anche nella scuola secondaria di secondo grado. In questo caso, però, non possono presentare l'istanza quei docenti di sostegno che durante l’anno corrente hanno seguito candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato; la norma, in tali situazioni, mira a tutelare l'interesse del docente a giudicare con imparzialità l'alunno, senza farsi trasportare dal legame che si è creato durante l'anno. Ma intende salvaguardare anche il diritto all'uguaglianza tra i diversi alunni che devono essere valutati in modo equo ed esclusivamente per le abilità acquisite;
  • i docenti di istituti statali che sono in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio italiano che sono in condizioni di disabilità o che godono di quelle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 104/1992;
  • i docenti che insegnano religione e che sono dotati di abilitazione all’insegnamento all’interno di istituti secondari statali di secondo grado che lavorano con contratto a tempo indeterminato all’interno di scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio nazionale.

 

Maturità 2022: la presentazione della domanda di inserimento e la domanda di nomina

Per ottenere la nomina, coloro che aspirano a diventare presidenti devono presentare due domande distinte:

  • una per l'inserimento nell'elenco regionale
  • un'altra per la nomina

Con la prima domanda, i candidati richiedono l’inserimento nell’elenco regionale istituito appositamente per la nomina dei presidenti di commissione, mentre con la seconda domanda richiedono direttamente la nomina. Quello della compilazione delle istanze è un momento molto delicato che richiede grande attenzione e l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge: un errore nelle modalità di invio o nei tempi di inoltro potrebbe infatti causare l'annullamento della domanda ed essere motivo di esclusione. Per essere vicini a voi docenti e per semplificare una procedura talvolta poco chiara, noi di Scuola.net abbiamo voluto elaborare questo breve vademecum, specificando le modalità di compilazione e invio.

 

Vademecum per la presentazione delle domande per diventare Presidente di Commissione

La prima domanda, che ha a oggetto l’inserimento diretto nell’elenco regionale istituito appositamente per i presidenti di commissione, viene presentata con specifica istanza attraverso la compilazione del Modello ES-E presente sulla piattaforma e disponibile dal 24 marzo al 12 aprile. Tale istanza, dunque, viene redatta e inoltrata online e non è previsto invio cartaceo o tardivo. Dopo tale adempimento, deve essere predisposta la domanda di nomina come presidente di commissione. Anche questa istanza prevede la compilazione di un modello disponibile in piattaforma e che prende il nome di Modello ES-1: la legge prevede che anch'esso venga inoltrato dal 24 marzo e non oltre il 12 aprile e richiede l’invio direttamente tramite il sito. Si ricorda che la compilazione e l'inoltro delle due domande deve essere immediatamente consecutivo e cioè svolgersi l’uno dopo l’altro come si legge nell’OM 66/22. Ogni anno la nomina dei Presidenti di commissione per gli esami di Stato porta grande fermento nella scuola italiana, i docenti che hanno maggiore anzianità sentono il dovere di prendere parte a questo delicato momento di passaggio generazionale, così come i dirigenti scolastici di ogni istituto, che forti dell'esperienza e del ruolo, aspirano a prendere parte al momento più atteso dell'anno: quello della maturità.