Abusi sui minori: cosa può e cosa deve fare l'insegnante

31 agosto 2022 5 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

Secondo uno studio elaborato dal Consiglio d’Europa, che prende il nome di Campagna One in Five è risultato che 1 bambino su 10 e 3 bambine su 10 hanno subito almeno una volta un abuso sessuale, riportando gravi traumi psicologici. Un dato scioccante che ha fatto emergere la necessità di progettare misure di emergenza specifiche per prevenire, contrastare e risolvere situazioni di questo tipo, partendo proprio dall'aiuto della scuola. Quando si parla di bambini e adolescenti, la scuola è ovviamente in prima linea sia nella prevenzione di maltrattamenti e abusi che in caso di disagio fisico e psicologico che possano destabilizzare il giovane. Per questo gli operatori scolastici hanno il compito di individuare carenze e atti che turbano i minori, mettendo in pericolo il loro sviluppo fisico, l’integrità del corpo, della sfera affettiva, morale e intellettiva. I segnali più importanti che i docenti devono monitorare hanno ad oggetto sentimenti di malessere, agitazione, isolamento rispetto al gruppo classe o atteggiamenti non consoni all'età di appartenenza, che una volta rilevati vanno attenzionati e controllati nel tempo. A tal fine ogni scuola deve organizzare corsi di formazione specifici che insegnino ai docenti a leggere le situazioni di pericolo, condividendo tali sospetti con il personale in servizio a scuola e poi con gli esperti che valuteranno caso per caso. È ciò che si evince dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 4/10/2000, con la quale si invitano gli Uffici Territoriali del Governo a elaborare strategie concrete di intervento mirate alla prevenzione e al corretto trattamento dell’abuso sessuale sui minori, spingendo le autorità locali a indicare specifiche strategie per reprimere il fenomeno. Altre indicazioni normative a cui fare riferimento sono il Documento della Commissione nazionale del 1998 e il Piano Nazionale del 3/10/2002 emanato in attuazione dell’art. 2.3.1 della DGR 7/20100 del 2004.

 

Linee guida a cui gli insegnanti devono uniformarsi in caso di sospetti

Quando un operatore scolastico appartenente al personale ATA o lo stesso docente abbia ragionevoli sospetti che un minore stia subendo abusi o maltrattamenti fuori dall'ambito scolastico, condivide senza ritardo le sue perplessità con il Dirigente Scolastico che intraprenderà un percorso di osservazione, per verificare se ci sono segnali di disagio e sofferenza. Seguirà un attento dialogo con il minore al quale verrà garantita massima privacy sulle confidenze rivelate e la presa in carico della sua situazione, registrando o mettendo per iscritto le sue rivelazioni. La fase della trascrizione e della registrazione diventa essenziale in caso di futuro procedimento penale, che trasformerebbe quei documenti in una vera e propria prova documentale. Quello appena descritto si riferisce all’ipotesi di dubbi del docente, ma se questi è certo che il minore stia subendo maltrattamenti e abusi, deve immediatamente denunciare alle forze dell’ordine il reato di cui è venuto a conoscenza. In ogni caso, la parola d’ordine è riserbo, sensibilità e accoglienza verso il minore. Se alle confessioni dell’alunno si aggiunge uno stato di trascuratezza e/o negligenza da parte dei genitori, questi ultimi vengono invitati a cambiare i propri atteggiamenti nei confronti del figlio; se la situazione persiste, invece, la scuola segnalerà la famiglia ai servizi sociali che si occuperanno di vigilare sulla famiglia e sul minore, verificando anche situazioni di trascuratezza, abusi e maltrattamenti che richiedono l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che in caso di sospetto di abusi sessuali o maltrattamenti familiari su minori, come vedremo successivamente, i genitori dell’alunno non vanno avvisati.

 

In quali casi procedere con la segnalazione: la differenza tra casi incerti e casi urgenti

Spesso il dubbio più frequente dei docenti si riferisce al momento della denuncia ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria, come polizia e questura. Per questo è opportuno fare una distinzione tra i casi incerti e quelli urgenti. Con i primi si intendono tutte le situazioni nelle quali il minore manifesta disagio durante le ore scolastiche, ma la sua condizione richiede più tempo per essere valutata e poi inviata alle autorità competenti. L’esperienza suggerisce agli insegnanti di comunicare sempre i propri dubbi agli assistenti sociali per verificare se quel caso è già conosciuto o preso in carico e per attenzionare in ogni caso la famiglia. I casi urgenti, invece, si riconoscono da alcuni segnali evidenti, come segni di violenza intra-familiare che si esternando in segni o lividi su parti del corpo, paura di ritornare a casa, angoscia espressa anche a scuola o nel caso più eclatante in cui il minore riveli spontaneamente di aver subito una violenza. Anche in questo caso l’esperienza dei docenti insegna che i casi in cui bisogna agire nell’immediato sono molto rari e che è opportuno attendere elementi concreti per procedere alla segnalazione o alla denuncia. A tal fine, la legge differenzia ulteriormente i casi di urgenza in due diverse categorie:

  • l’urgenza oggettiva, che richiede un intervento tempestivo a tutela del minore che altrimenti sarebbe in pericolo di vita;
  • l’urgenza soggettiva, che si verifica quando il docente sente ragionevoli preoccupazioni sullo stato di salute fisica e psicologica del minore.

È bene sottolineare che sia che si tratti di urgenza soggettiva che oggettiva, il personale scolastico deve sempre confrontarsi con gli altri colleghi e con il Dirigente Scolastico, chiedendo inoltre la consulenza dei servizi sociali che hanno maggiore esperienza di questo tipo di situazioni.

Quando si manifesta una situazione di urgenza oggettiva, il docente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, attiva alternativamente tre enti:

  • l’Ufficio Minori della Questura
  • eStazione dei Carbinieri
  • il Servizio Sociale

Non solo, il docente che ha monitorato l’alunno lo accompagna al Pronto Soccorso per ottenere un referto medico che attesti la presenza di violenze fisiche. Per quest’ultima incombenza il docente avviserà i genitori come atto formale, senza però chiedere loro il permesso. In caso contrario, redigerà di suo pugno una segnalazione scritta che verrà trasmessa all’Autorità Giudiziaria immediatamente, inserendo anche le dichiarazioni del minore e le eventuali registrazioni effettuate.

 

La fase della denuncia da parte della scuola: ecco tutti i passaggi

La legge 184 del 1983 e la legge 149 del 2001 pongono un obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria a carico degli incaricati di pubblico servizio nei casi di abbandono morale e materiale di un minore; mentre la legge 216 del 1991 obbliga l’Istituzione scolastica (nelle persone di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di pubblico servizio) alla denuncia nei casi di grave rischio, e cioè quando sono venuti a conoscenza di un reato che è perseguibile d’ufficio. Secondo un’interpretazione riconosciuta dai più, tra i Pubblici Ufficiali rientrano gli insegnanti delle scuole pubbliche, degli istituti privati o delle scuole convenzionate, ritenendo che l’omissione di denuncia integri essa stessa reato a carico dei docenti ai sensi degli articoli 361 o 362 del codice penale. Il momento della denuncia è di fondamentale importanza e va fatto in modo estremamente scrupoloso. Il Dirigente Scolastico, insieme al personale scolastico inteso come insegnanti, bidelli e chiunque abbia fondate informazioni, trasmettono le loro dichiarazione all’Autorità senza porre in essere nessun ulteriore atto di indagine o di accertamento in modo autonomo. Può succedere, infatti, che il personale della scuola decida di fare preliminarmente delle indagini prima della denuncia per avere totale certezza che il reato si stia consumando ai danni del minore e che la denuncia sia necessaria, inquinando le prove e mettendo in guardia la famiglia. Insomma, il compito della scuola è quello di raccogliere le prove acquisite come registrazioni del bambino, annotazioni di alcune sue frasi, fotografie di lividi ed ecchimosi e tutto ciò che renda fondato il loro sospetto. In questo modo le autorità hanno punti fermi su cui lavorare e iniziare le indagini. Come si evince dalla normativa, il ruolo della scuola è di fondamentale importanza perché, dopo la famiglia, rappresenta il luogo nel quale il minore si sente protetto e in salvo rispetto alla sua situazione familiare. Nasce così l’esigenza di formare il docente in modo adeguato, affinché egli acquisisca quella sensibilità per avvertire situazioni di pericolo anche poco evidenti di cui il minore è vittima e sia in grado di affrontarle nel modo giusto.