Assegnazione ore di sostegno: come si decide un sostegno didattico

15 settembre 2022 5 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

Come vanno quantificate le ore di sostegno e qual è il criterio con il quale vengono predisposte successivamente?

Esiste una procedura per l’assegnazione da parte del dirigente USR e infine, chi ha l'autorità per stabilire se un bambino ne ha effettivamente diritto?

Si tratta di questioni molto particolari, che negli anni hanno destato dubbi, difficoltà e numerosi scontri, anche in sede giurisdizionale, tra genitori e dirigenti scolastici. Per venire incontro alle numerose richieste, proviamo a spiegarlo con ordine in questo articolo, indicando procedura, monte ore e modalità di assegnazione. Il numero delle ore di sostegno viene determinato in base alla proposta del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), un team con specifiche funzioni appositamente predisposto all'interno di ogni plesso. Nello svolgimento delle loro funzioni, il GLO quantifica le ore sulla base del singolo alunno disabile presente nella scuola; successivamente, il dirigente dovrà sommare il numero di ore per chiederne l’assegnazione ufficiale all’USR. Il lavoro posto in essere dal Gruppo di Lavoro Operativo assume il ruolo di vera e propria proposta da consegnare al dirigente scolastico entro la fine di giugno, e cioè entro il termine di scadenza. Tale proposta, tra le altre cose, deve contenere in modo inderogabile le ore da assegnare per l’anno accademico successivo.

Il nodo del dibattito si concentra proprio sul ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo e sul peso della loro proposta: ci si chiede, in primo luogo, chi deve decidere il monte ore da garantire a ogni alunno dotato di certificazione di disabilità e, in secondo luogo, se la proposta del GLO sia o meno vincolante per i dirigenti. Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza con una sentenza del Consiglio di Stato del 23 marzo 2017, a cui è seguita un’altra pronuncia più recente, emessa nell’ottobre del 2019 dalla Corte suprema di cassazione che ha finalmente chiarito ogni dubbio, dando la giusta interpretazione della norma. Con la pronuncia del 2019, divenuta giurisprudenza consolidata, la suprema Corte ha infatti ribadito le argomentazioni del Consiglio di Stato presenti nella sentenza del 2017. Considerazioni che, insieme alla legge numero 104, assurgono a normativa di riferimento per tali questioni.

 

Le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione: scuola vs famiglie

Nel primo caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato, il GLO di una scuola dell’infanzia aveva proposto un numero di ore di sostegno didattico da assegnare a un unico alunno con disabilità grave accertata. Il quantitativo delle ore copriva interamente l’orario scolastico e questo rappresentava il punto di rottura con l’amministrazione scolastica, che ne aveva concesse, invece, solo una parte. La motivazione che aveva addotto il dirigente aveva a oggetto le limitazioni della spesa pubblica che la legge imponeva loro in questi casi. In pratica, lo scontro aveva due protagonisti: il Gruppo di lavoro Operativo che riconosceva la necessità di predisporre molte ore di sostegno e i dirigenti scolastici, che ritenevano la spesa eccessiva rispetto alle previsioni normative. In seguito alla pubblicazione della sentenza, la scuola ha proposto appello ottenendo una pronuncia rivoluzionaria che è diventata l’orientamento giurisprudenziale prevalente, seguito anche successivamente. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la posizione degli alunni colpiti da disabilità deve prevalere sull’aspetto economico, così come aveva asserito la Corte costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 nella quale veniva specificato che "ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza". Finalmente una pronuncia che metteva al centro l’interesse del minore sopra quello finanziario-organizzativo dell’istituzione, una porta spalancata alle numerosissime richieste di sostegno rivendicate dai genitori di ogni regione. Nello specifico, il giudice ribadiva nella sentenza che l’organo competente a valutare le esigenze concrete degli alunni con disabilità è esclusivamente il GLO, dal momento che è composto sia da personale scolastico che da professionisti con specifiche competenze medico-psichiatriche, il cui giudizio è indefettibile. Inoltre, il Piano Educativo Individualizzato previsto con la legge 104 del 1992 sottopone l’amministrazione scolastica all’obbligo di garantire un supporto per il monte ore che è stato programmato. In questo modo ha eliminato completamente la sua discrezionalità in merito alla riduzione del numero di ore a causa delle risorse a disposizione della scuola. In termini pratici, questo significa che il GLO ha la competenza a decidere quante ore di sostegno devono essere predisposte per l’anno successivo in base al numero di disabili presenti nelle classi e al livello di gravità che essi presentano.

 

L'osservanza della legge 104/92 alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale

L’orientamento giurisprudenziale che abbiamo appena descritto va letto e applicato in modo combinato con la legge 104 del 1992, con specifico riguardo al comma 1 dell’art. 3 che distingue due condizioni diverse, l’handicap e l’handicap grave. Nel primo caso la persona presenta una minorazione psichica, fisica o sensoriale che causa problemi di apprendimento, integrazione e relazione, con difficoltà a lavorare e dunque con rischio di emarginazione. In questa ipotesi la scuola è tenuta ad assegnare all’alunno un quarto dell’orario previsto dalla legge di un insegnante di sostegno: 6 ore e un quarto per la scuola dell’infanzia, 5 e mezzo per la primaria e 4 e mezzo per la scuola secondaria. Leggendo il monte ore disponibili, si comprende bene che è la stessa legge che indica in modo preciso il numero di ore che è possibile mettere a disposizione per ogni alunno ed esula dalle limitazioni imposte dal budget disposto dal Ministero della pubblica istruzione. In ogni caso, anche la legge 104 va applicata considerando il caso specifico, dal momento che la disabilità è un mondo molto particolare nel quale non è possibile generalizzare né fare previsioni troppo anticipate. Continuando la nostra trattazione, all’art. 3 comma 3 della legge 104 viene data definizione di handicap grave, sostenendo che rientra in questo caso la persona che presenta una minorazione singola o plurima tale da aver ridotto la sua autonomia personale, valutata in base all’età. Minorazione che rende necessario l’intervento assistenziale continuativo, globale e permanente da parte delle istituzioni. In primo luogo, specifichiamo che l’accertamento della gravità o meno della disabilità non può essere valutata dalla scuola, che non ha le competenze medico-scientifiche, ma da una Commissione Medica qualificata, come previsto dall’articolo 5 del Decreto legislativo 66. La decisione della commissione, ovviamente, dovrà poggiare su parametri scientifici precisi ed essere fondata sul dettato normativo. Se ciò avviene, si applica l’art. 3 comma 3 della legge 104 che prevede tre diversi benefici:

  • accesso alla copertura dell’orario scolastico totale, con insegnanti di sostegno e con specifici servizi assistenziali erogati dagli enti locali
  • contributi per l’acquisto di ausili e strumenti per favorire l’autonomia
  • agevolazione per i genitori per quanto riguarda le ore di lavoro.

 

Conclusioni: i passi in avanti della scuola nell'accoglienza di alunni con gravi disabilità

Avere un figlio disabile comporta un grave peso sulla famiglia d’origine, che spesso non si sente supportata dalle istituzioni, sia per quanto riguarda il percorso scolastico che l’aiuto sanitario. Un percorso difficile che passa attraverso la solitudine, lo sconforto e l’amarezza di dover contare solo sulle proprie forze. In questo contesto, la scuola può essere di grande aiuto sia per l’alunno disabile che impara a relazionarsi oltre il contesto familiare che per i genitori, che trovano un sostegno valido per affrontare le criticità che la condizione crea. Sapere di potersi appoggiare a una normativa precisa che indica il monte ore a cui fare riferimento, senza dover scalare le montagne burocratiche di dirigenti e docenti, ha portato grandi facilitazioni. Tra le più importanti, quella di scoraggiare le famiglie a proporre ricorsi giurisdizionali finalizzati a ottenere ciò che invece spetta loro di diritto, conseguendolo già all'inizio dell'anno scolastico. Ma non solo, da questo principio discende anche la responsabilità diretta dei dirigenti scolastici che devono verificare la rigorosa applicazione della procedura interna. In particolare, i dirigenti scolastici devono garantire che il GLO svolga le sue funzioni in modo corretto e che inglobi nell’organico le figure professionali socio-sanitarie necessarie, dal momento che il potere di proposta di cui è titolare si basa sulla legittimità di un organo di tipo collegiale formato in questo modo.